Definizione di rifiuto e sottoprodotto
Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) definisce come rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il termine “disfarsi” include sia lo smaltimento che il recupero di una sostanza o oggetto.

Un sottoprodotto, invece, è una sostanza o un oggetto che, pur derivando da un processo di produzione, soddisfa specifiche condizioni che ne permettono l’utilizzo senza essere considerato un rifiuto.

Normativa sulle terre e rocce da scavo
La normativa italiana ha cercato di escludere le terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti, introducendo il concetto di “matrici materiali di riporto”. Tuttavia, la Commissione Europea ha contestato tali esclusioni, ritenendole in contrasto con la normativa comunitaria. Di conseguenza, il legislatore italiano è intervenuto con modifiche normative, tra cui il D.P.R. 120/2017, che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo, specificando le condizioni per la loro qualificazione come sottoprodotti.

Giurisprudenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione italiana ha stabilito che l’applicazione della disciplina che qualifica le terre e rocce da scavo come sottoprodotti è subordinata alla prova, a carico dell’imputato, della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa. Tale disciplina è considerata eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria sui rifiuti.

Conclusioni
La qualificazione delle terre e rocce da scavo come rifiuti o sottoprodotti dipende dal rispetto di specifiche condizioni normative. È fondamentale garantire che tali materiali non siano contaminati oltre i limiti consentiti e che il loro utilizzo sia certo e conforme alle disposizioni vigenti, al fine di evitare rischi ambientali e sanzioni legali.

Fonte: lexambiente.it

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